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Che cos'è la Protezione Civile?

 

E' un sistema organizzato e coordinato di uomini e mezzi in grado di svolgere un'efficace e tempestiva opera di previsione, prevenzione, intervento e ripristino, a tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi naturali.

Tali eventi, ai fini della Protezione Civile si distinguono in eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo.

Con la legge 24 febbraio 1992, n.225 è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile che ha la finalità di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

La legge n.225/92 fissa gli obiettivi, definisce gli eventi e classifica le attività di Protezione Civile.

Gli OBBIETTIVI chiaramente indicati dalla legge sono la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dai pericoli di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi o da altri eventi calamitosi.

Sono addetti a tale tutela le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, gli Enti Pubblici nazionali e territoriali e ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio.

Gli EVENTI naturali o connessi con l'attività dell'uomo sono ripartiti in 3 categorie:

- eventi che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria,

- eventi che per la loro natura ed estensione comportino l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria,

- eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Le ATTIVITA' di protezione civile sono dalla legge così classificate:

- Prevenzione: adozione di misure finalizzate ad evitare o ridurre al minimo la probabilità di danni conseguenti ad eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;

- Soccorso: interventi diretti ad assicurare ogni forma di prima assistenza alle popolazioni colpite dall'evento calamitoso;

- Emergenza: ovvero attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

COMPITI ATTRIBUITI AI COMUNI:

Il Decreto Legislativo n.112/98, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", disciplina le funzioni mantenute allo Stato e le funzioni conferite alle regioni ed agli enti locali.

Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:

- all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

- all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

- alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 08.06.90 n.142. e, alla cura della loro attuazione sulla base degli indirizzi regionali;

- all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

- alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

- all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.